Cassazione: mancata prevenzione nei lavori in quota porta a condanna del datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro cadute dall’alto: responsabilità penale del datore di lavoro confermata dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 47028 del 20 dicembre 2024, ha ribadito i principi fondamentali sulla responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza nei cantieri, anche in assenza di un esito mortale per l’infortunato.

Il caso concreto:

Un lavoratore, preposto di cantiere, è caduto da un’altezza di 3,70 metri durante la posa di lastre prefabbricate in cemento armato, riportando gravi lesioni (fratture e lussazioni). La Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro per violazione del D.Lgs. 81/2008 e lesioni colpose aggravate (art. 590 c.p.).

Punti chiave della sentenza:

  1. Mancata valutazione dei rischi: Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) era carente e non considerava adeguatamente il rischio di cadute dall’alto durante i lavori in quota dei solai al primo piano. Le misure indicate nel POS si basavano su un altro manuale di montaggio mai reso disponibile in cantiere.
  2. Inadeguatezza delle misure di protezione:
    • la linea vita Rurefast, indicata nel POS, non era installabile al primo piano per assenza dei fori necessari;
    • mancavano dispositivi anticaduta alternativi, come la linea vita provvisoria con tasselli e golfare, installata solo dopo l’infortunio;
    • i dispositivi rinvenuti in cantiere (es.: arrotolatore anticaduta) erano inadeguati, privi di certificazione CE e non utilizzati correttamente.
  3. Responsabilità penale del datore di lavoro: Anche in caso di infortuni non mortali, il datore di lavoro rimane penalmente responsabile se le misure di prevenzione e protezione risultano carenti. La condotta del lavoratore non è stata considerata abnorme, ma prevedibile e riconducibile ai rischi tipici dell’attività.

Raccomandazioni:

  • Obbligo di prevenzione: Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi specifici e garantire misure di sicurezza adeguate, anche per situazioni particolari come il lavoro in quota.
  • Misure di protezione realizzabili: Il POS deve prevedere soluzioni tecnicamente ed effettivamente applicabili in cantiere, evitando indicazioni generiche o inattuabili.
  • Formazione e disponibilità dei manuali: Gli operatori devono essere adeguatamente formati, e la documentazione di sicurezza deve essere sempre accessibile.

Un promemoria fondamentale:

Anche quando l’infortunio non è mortale, la negligenza nella gestione della sicurezza sul lavoro espone il datore di lavoro a pesanti responsabilità penali. La prevenzione è essenziale non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma anche per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

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